IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza nel processo iscritto al n. 304 R.G. Mod. 16 tribunale Fermo promosso a carico di Spinozzi Luigi (nato il 3 agosto 1948 a Ripatransone e residente a Grottammare) imputato del "delitto p. e p. dagli art. 61 nn. 7 e 11 c.p. perche', quale titolare dell'esercizio "Elettronica San Giorgio , avendo ricevuto da Matarazzo Augusto il ricevitore guasto di marca JRC NRD 535D, matricola 53300, al fine di ripararlo, se ne appropriava al fine di procurarsi un ingiusto profitto. Con le aggravanti di cui all'art. 61 n. 7, avendo tale apparecchio il valore di circa 2.000 $ USA, e 61 n. 11 per avere commesso il fatto con abuso di prestazioni d'opera. In Grottammare, in data antecedente e prossima al 5 febbraio 1998". Considerato che, avendo la p.o. Matarazzo Augusto rimesso in data 5 novembre 1999 la querela originante il sopra rubricato procedimento penale, con contestuale accettazione dell'imputato (come da verbale di p.g. in atti), il presente giudicante si trova nell'impossibilita' di definire il giudizio indipendentemente dalla risoluzione della questione inerente la legittimita' costituzionale dell'art. 646 ultimo comma del c.p. nella parte in cui prevede la procedibilita' d'ufficio del delitto di appropriazione indebita "se ricorre ... taluna delle circostanze indicate nel numero 11 dell'art. 61"; che la norma in esame appare attualmente censurabile sotto il profilo della violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sanciti dall'art. 3 della Costituzione; che l'art. 12 della legge n. 205/1999 ha reso procedibile, infatti, a querela di parte il reato di furto aggravato ex art. 61 n. 11 del c.p., per cui si e' determinata un'incomprensibile disparita' di trattamento tra fattispecie criminose analoghe a sfavore di chi pone in essere il reato piu' grave (tale dovendosi ritenere il furto, il quale, pur consistendo al pari del reato di cui all'art. 646 del c.p. in un delitto contro il patrimonio che tutela i medesimi beni giuridici e che si sostanzia nell'illecita appropriazione del denaro o della cosa mobile altrui, presuppone altresi' lo spossessamento di detti beni mediante loro sottrazione al possessore e/o detentore); che anche qualora si ritengano di pari gravita' le fattispecie criminose in esame non si evidenziano ragionevoli motivi di una loro attuale differente disciplina sotto il profilo della procedibilita', differente disciplina che sul piano pratico da' luogo a situazioni analoghe (si pensi ai casi, per lo piu' aggravati ex art. 61 n. 11 del c.p., in cui la sussumibilita' della condotta sub iudice nell'una o nell'altra fattispecie criminosa dipende unicamente dal carattere, condizionato o meno, dell'affidamento di un bene ad un soggetto), che in ipotesi di remissione di querela da parte della persona offesa possono irrazionalmente ricevere trattamenti giuridici completamente diversi;