IL TRIBUNALE


    Ha  pronunziato  la  seguente  ordinanza nel processo iscritto al
  n. 304  R.G.  Mod. 16 tribunale Fermo promosso a carico di Spinozzi
  Luigi  (nato  il  3  agosto  1948  a  Ripatransone  e  residente  a
  Grottammare) imputato del "delitto p. e p. dagli art. 61 nn. 7 e 11
  c.p.   perche',  quale  titolare  dell'esercizio  "Elettronica  San
  Giorgio , avendo ricevuto da Matarazzo Augusto il ricevitore guasto
  di marca JRC NRD 535D, matricola 53300, al fine di ripararlo, se ne
  appropriava al fine di procurarsi un ingiusto profitto.
    Con   le   aggravanti   di  cui  all'art. 61  n. 7,  avendo  tale
  apparecchio  il  valore  di circa 2.000 $ USA, e 61 n. 11 per avere
  commesso il fatto con abuso di prestazioni d'opera. In Grottammare,
  in data antecedente e prossima al 5 febbraio 1998".
    Considerato che, avendo la p.o. Matarazzo Augusto rimesso in data
  5   novembre   1999   la  querela  originante  il  sopra  rubricato
  procedimento  penale,  con  contestuale  accettazione dell'imputato
  (come  da verbale di p.g. in atti), il presente giudicante si trova
  nell'impossibilita' di definire il giudizio indipendentemente dalla
  risoluzione della questione inerente la legittimita' costituzionale
  dell'art. 646  ultimo  comma del c.p. nella parte in cui prevede la
  procedibilita' d'ufficio del delitto di appropriazione indebita "se
  ricorre  ...  taluna  delle  circostanze  indicate  nel  numero  11
  dell'art. 61";
        che la norma in esame appare attualmente censurabile sotto il
  profilo   della   violazione  dei  principi  di  uguaglianza  e  di
  ragionevolezza sanciti dall'art. 3 della Costituzione;
        che  l'art. 12  della  legge n. 205/1999 ha reso procedibile,
  infatti,  a querela di parte il reato di furto aggravato ex art. 61
  n. 11  del  c.p.,  per  cui  si  e'  determinata un'incomprensibile
  disparita'  di  trattamento  tra  fattispecie  criminose analoghe a
  sfavore  di  chi pone in essere il reato piu' grave (tale dovendosi
  ritenere  il  furto, il quale, pur consistendo al pari del reato di
  cui  all'art. 646  del  c.p. in un delitto contro il patrimonio che
  tutela  i  medesimi beni giuridici e che si sostanzia nell'illecita
  appropriazione  del  denaro  o della cosa mobile altrui, presuppone
  altresi'  lo spossessamento di detti beni mediante loro sottrazione
  al possessore e/o detentore);
        che   anche   qualora   si  ritengano  di  pari  gravita'  le
  fattispecie  criminose  in  esame  non  si  evidenziano ragionevoli
  motivi  di  una loro attuale differente disciplina sotto il profilo
  della  procedibilita',  differente disciplina che sul piano pratico
  da'  luogo  a  situazioni  analoghe  (si pensi ai casi, per lo piu'
  aggravati ex art. 61 n. 11 del c.p., in cui la sussumibilita' della
  condotta  sub  iudice  nell'una  o nell'altra fattispecie criminosa
  dipende    unicamente   dal   carattere,   condizionato   o   meno,
  dell'affidamento  di  un  bene  ad  un soggetto), che in ipotesi di
  remissione  di  querela  da  parte  della  persona  offesa  possono
  irrazionalmente   ricevere   trattamenti   giuridici  completamente
  diversi;